Domande Frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Deve presentare denuncia ad un ufficio di polizia giudiziaria. Si ricordi di presentarsi con un documento di identità e, se vi sono, annoti i nominativi di eventuali testimoni.

Deve presentare denuncia di furto ad un ufficio di polizia giudiziaria. In quella circostanza dovrà comunicare il numero del documento rubato e la data di rilascio; è quindi utile informarsi prima presso l’ufficio anagrafe che ha rilasciato il documento. Se il documento è stato rilasciato da questo Comune dette informazioni possono essere assunte direttamente dall’ufficio della Polizia Municipale.

Il  disturbo alla quiete pubblica, qualora accertato, è punito penalmente. E’ quindi possibile presentare una denuncia ad un ufficio di polizia giudiziaria. In tal caso è utile sapere se il disturbo è avvertito anche da altre persone; in questo caso è opportuno riferirlo all’ufficio che riceve la denuncia

 

È importante prima di tutto stabilire se si tratta di danni cagionati volontariamente, come ad esempio sfregi e/o rotture di vetri fatti con oggetti appuntiti, ammaccature cagionate da calci. In questo caso può essere presentata querela per danneggiamento. Se però i danni sono stati causati da contatti involontari con altri veicoli in movimento, non potrà essere presentata querela per danneggiamento in quanto il danneggiamento è punito penalmente solo se doloso ( ossia volontario). Un danneggiamento involontario dovrà essere considerato come incidente stradale e quindi potrà eventualmente essere trattato dall’ufficio dell’infortunistica stradale.

Per avviare un'attività di Media Struttura di vendita mista alimentare e non alimentare è necessario inviare tramite il portale regionale www.sardegnaimpresa.eu una pratica costituita dalla seguente modulistica:
DUA-B1-C1-D1-D2-E1- A17 e relazione annessa che dimostra la dotazione di parcheggi e area movimentazione merci di cui alla D.G.R. 55/108 del 29/12/2000 e ss.mm.ii., PLANIMETRIA - F15 qualora venga data delega per la firma e l'invio della pratica.

E' necessario inoltre dichiarare, il possesso dei requisiti morali nell'apposito modello D1 (art. 71 comm1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii. ), mentre per la vendita di prodotti del settore alimentare è richiesto anche il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., che devono essere dichiarati nell'apposito modello D2.

La normativa di settore prevede inoltre che, ai fini della fattibilità dell’intervento, lo stesso deve rispettare gli standard richiesti dalla D.G.R. 55/108 del 29/12/2000 e ss.mm.ii. in relazione alla dotazione di parcheggi per la clientela e alle aree di sosta e movimentazione dei veicoli merci. Pertanto l'avvio dell'attività andrà presentata in conferenza di servizi in quanto il rispetto degli standard di cui alla DGR 55/108 del 2000 devono essere dimostrati e preventivamente valutati dagli enti coinvolti.
In caso di subingresso, invece, qualora non siano effettuate modifiche alle superfici e all’immobile, la pratica potrà essere ad avvio immediato.

Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.

Per l'avvio dell'attività artigianale la normativa di settore non prevede l'acquisizione di un titolo abilitativo specifico. Oltre l'iscrizione in Camera di Commercio e gli adempimenti di natura fiscale, gli adempimenti dovuti per l'avvio di un’attività artigianale con preparazione e vendita di cibi da asporto sono i così detti “adempimenti accessori”, che devono essere comunicati con una pratica inviata al comune tramite la piattaforma regionale www.sardegnaimpresa.eu. Alla piattaforma regionale si accede con la tessera sanitaria abilitata o con lo SPID.

La pratica deve essere firmata digitalmente; la firma può essere apposta dal diretto interessato o da un altro soggetto delegato. Nella pratica devono essere dichiarati i requisiti oggettivi quali la destinazione d'uso artigianale o commerciale e l'agibilità del locale nel quale deve essere esercitata l'attività, mentre non occorrono requisiti soggettivi né morali né professionali.
La modulistica da compilare in questo caso è la seguente:
DUA - C5 - E1 - PLANIMETRIA- eventuale ulteriore modulistica che potrebbe scaturire dalla compilazione della pratica, modello F15 di delega, se si conferisce procura alla firma e/o alla trasmissione.

Si precisa inoltre che l'artigiano può vendere per asporto gli alimenti prodotti nello stesso locale, mentre non è consentito il consumo sul posto con posizionamento di tavoli e sedie. Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.

Per avviare un'attività di commercio al dettaglio online (forma speciale di vendita) di prodotti del settore non alimentare è necessario presentare una pratica DUA tramite il portale regionale www.sardegnaimpresa.eu.
Al portale si accede con la tessera sanitaria abilitata o lo SPID.

La pratica può essere presentata direttamente dall' operatore, che in questo caso firmerà digitalmente la pratica, o da un soggetto delegato (tecnico, commercialista, agenzia) che provvederà, per conto dell'esercente, alla firma e all'invio della pratica. L'intervento deve essere inquadrato come “avvio di attività commercio elettronico (forme speciali) del settore non alimentare”, i modelli da compilare sono i seguenti: DUA-B3-C1-D1, modello F15 qualora si conferisca procura all'invio e alla firma della pratica. E' necessario inoltre dichiarare, il possesso dei requisiti morali nell'apposito modello D1 (art. 71 comm1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii. ).

Qualora invece si vogliano commercializzare anche prodotti del settore alimentare è richiesto anche il possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., che devono essere dichiarati nell'apposito modello D2. Deve essere allegato, in questo caso, anche il modello E1 per gli aspetti igienico sanitari del locale. Per quanto concerne la tipologia di attività, essendo delocalizzata, nei vari modelli nei quali viene richiesto, dovrà essere specificato che non ci sono locali, e in particolare, nel modello C1, nella sezione "efficacia del titolo abilitativo e conformità urbanistica" è corretto indicare "l'attività non verrà svolta in locali chiusi o impianti produttivi stabili". E' inoltre necessario indicare l'indirizzo del sito internet attraverso il quale verrà esercitata l'attività.
Per quanto riguarda il deposito/magazzino la sua presenza o meno deve essere specificata nel modello B3.
Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.

Per avviare un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e non alimentare è necessario il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.71, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., commi 1 e 2 e 6.

Per l''avvio della attività occorre presentare una pratica DUA tramite il portale regionale www.sardegnaimpresa.eu.
Al portale si accede con la tessera sanitaria abilitata o lo SPID. La pratica può essere presentata direttamente dall'operatore, che in questo caso firmerà digitalmente la stessa, o da un soggetto delegato (tecnico, commercialista, agenzia) che provvederà, per conto dell'esercente, alla firma e all'invio della pratica. L'intervento deve essere inquadrato come “avvio di attività commercio del settore alimentare e non alimentare”, i modelli da compilare sono i seguenti: DUA-B1-C1-D1-D2- E1, modello F15 qualora si conferisca procura all'invio e alla firma della pratica.

Il possesso dei requisiti morali deve essere dichiarato nell'apposito modello D1 (art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii. ) mentre il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii., deve essere dichiarato nell'apposito modello D2.
Il locale deve avere la destinazione d’uso commerciale e l’agibilità.
Non sono richiesti diritti per l'istruttoria della pratica commerciale.

L’imprenditore agricolo, munito del relativo titolo abilitativo, che intende commerciare su area pubblica i prodotti della propria azienda, deve acquisire tale ulteriore abilitazione tramite il S.U.A.P.E., Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia del Comune di residenza, mediante la piattaforma https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, compilando la relativa modulistica a ciò finalizzata.

Il titolo abilitativo al commercio in forma itinerante si acquisisce presentando la Dichiarazione Unica Autocertificativa al S.U.A.P.E., Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia del Comune di residenza, mediante la piattaforma https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, allegando la documentazione richiesta e compilando la relativa modulistica sotto elencata a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • modulo DUA (Dichiarazione Unica Autocertificativa) modulo C1 (avvio attività)
  • modulo B2 (tipologia attività: commercio su area pubblica)
  • modulo D1 (attestazione possesso dei requisiti morali)
  • modulo F15 (in caso di ricorso a procuratore speciale)

e per il settore alimentare anche:

  • modulo D2 (attestazione possesso dei requisiti professionali)
  • modulo E1 (notifica igienico-sanitaria)

Il commercio su area pubblica può essere esercitato su un'area pubblica, compresa quella del demanio marittimo, se autorizzata dalle competenti autorità, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia la disponibilità in qualche forma, sempre che non ricadano tra quelle espressamente interdette da disposizioni normative.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita oppure entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori presentando l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto.
In entrambi i casi la dichiarazione è resa:

  • da uno solo dei genitori, se coniugati;
  • personalmente da entrambi i genitori se non coniugati;
  • un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata.

La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:

– l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata
– il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita

 

Prendere contatti con la segreteria scolastica della scuola.

Tutti i proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, hanno l’obbligo di iscrivere i cani all’Anagrafe canina comunale entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, fatto salvo il caso in cui gli animali vengano commercializzati o ceduti prima che siano trascorsi i suddetti 30 giorni. In questa evenienza i cani dovranno essere identificati e iscritti all’anagrafe canina prima della vendita o cessione.
Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.

Occorre contattare l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di Residenza e prendere appuntamento per prestare il giuramento. Si ottiene la cittadinanza italiana dal giorno dopo il giuramento.

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Per esempio: non è possibile votare nel comune dove ci si trova momentaneamente per trascorrere le ferie o per motivi di lavoro. Sono, comunque, previste alcune eccezioni:ELEZIONI EUROPEE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste che, essendo elettori della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni;
– i candidati della stessa circoscrizione elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

ELEZIONI POLITICHE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio plurinominale;
– i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

ELEZIONI COMUNALI
– i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori del comune stesso;
– i componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro compito, purché siano elettori di questo Comune;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori di questo Comune;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione, sempre che siano elettori di questo Comune.

ELEZIONI REGIONALI
Come per le elezioni comunali purché gli elettori siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Sardegna.
Ed inoltre i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

REFERENDUM
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento e i rappresentanti dei comitati promotori dei referendum, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici. La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni. Pertanto la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco o suo delegato e da 3 consiglieri comunali). Poiché l’inclusione nell’albo ha carattere permanente, non occorre che ripresenti una nuova domanda chi si fosse già iscritto in anni precedenti.

Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

No.
Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL.
5. Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL.

Il Decreto Legge Bersani (n. 223 del 04.07.2006 “Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati”, convertito con legge del 04.08.06 n. 248) attribuisce con l’art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati) ai Comuni oppure agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (S.T.A.), attivati presso:

Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
Ufficio Motorizzazione
Automobile Club Italiano (A.C.I.)
agenzie o studi di consulenza automobilistica abilitati.
L’autenticazione viene effettuata di norma sul “Modello CDP” (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull’atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà spillato al libretto di circolazione.
Allo sportello è necessario presentarsi con

certificato di proprietà
documento valido del dichiarante
fotocopia del documento valido dell’acquirente
codice fiscale dell’acquirente
in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale)
marca da bollo da 16,00 €
Occorre comunque sapere che l’autentica della firma presso l’anagrafe non esaurisce il procedimento.

Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato ad uno S.T.A. (Pubblico Registro Automobilistico, oppure Ufficio Motorizzazione, una delegazione degli Automobile Club oppure un’agenzia o studio di consulenza automobilistica).

Rivolgendosi quindi ad uno sportello telematico dell’automobilista si può autenticare la firma ed espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà in un unico momento.

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